Novità fiscali

NOVITÀ FISCALI DAL 1° GENNAIO 2012

IMPOSTA DI BOLLO

Imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari ai sensi del decreto legge 201/2011 e successive modifiche


A decorrere dal 1° gennaio 2012 è prevista l'applicazione di un'imposta dell'1 per mille sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, con esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, con un minimo di 34,20 ed un massimo di 1.200 euro. Dal 2013 si applicherà un'imposta del 1,50 per mille sempre con il minimo di 34,20 euro ma senza un massimale. Ai fini del calcolo della giacenza viene considerato il valore di mercato o in mancanza il valore nominale o di rimborso.

Imposta di bollo su depositi bancari e certificati di deposito

L'art. 8 comma 13 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 ha modificato il comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, introducendo, tra le tipologie di prodotti finanziari soggetti all'imposta, i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. La misura prevista per la tassazione dei conti deposito e dei certificati corrisponde all'1 per mille per l'anno 2012 con un minimo di 34,20 euro ed un massimo di 1.200 euro. Dal 2013 si applicherà un'imposta del 1,50 per mille sempre con il minimo di 34,20 euro ma senza alcun massimale.

Imposta di bollo su conti correnti

L'art. 19 del D.L. n. 211 del 6 dicembre 2011, così come modificato dalla legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, ha aumentato l'imposta di bollo a carico delle persone giuridiche portandola da 73,80 euro a 100,00 euro. Per le persone fisiche l'imposta rimane fissa a 34,20 euro ma è stata introdotta l'esenzione quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000 euro.

Imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione
Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13 -bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille.

TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

Armonizzazione fiscale delle rendite finanziarie


Il Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge 148/2011, ha introdotto l'armonizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie prevedendo l'applicazione di una aliquota unica del 20% su interessi, premi, proventi e redditi diversi in relazione alla generalità degli strumenti finanziari, inclusi gli interessi sui conti correnti bancari ed i certificati di deposito bancario, in luogo delle precedenti aliquote fissate precedentemente nella misura del 12,50% o del 27% a seconda della tipologia dello strumento finanziario.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della nuova aliquota del 20% gli interessi e i redditi diversi derivanti da titoli di stato italiani, da titoli ad essi equiparati, da titoli di debito emessi da stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane (c.d. white list) e da titoli emessi da altri enti territoriali pubblici. Detti redditi continueranno ad essere soggetti ad imposizione nella misura del 12,50%.

Regime transitorio

La normativa ha istituito un regime transitorio che prevede un'apposita sanatoria per i proventi soggetti a D.Lgs 239 maturati al 31.12.2011 e pertanto, per tutti i titoli presenti sui depositi dei clienti alla data del 31.12.2011 e soggetti alla nuova aliquota del 20% dal 1° gennaio 2012, la Banca ha provveduto ad addebitare i possessori dell'imposta sostitutiva sul rateo maturato al 31 dicembre 2011 secondo l'aliquota precedente (di norma il 12,50%) e nel contempo, sul medesimo rateo ad accreditare l'imposta sostitutiva del 20%.

Redditi diversi (capital gain)

Ai fini del capital gain e relativamente ai titoli per i quali è previsto il passaggio alla nuova aliquota del 20% dal 1° gennaio 2012, tale aliquota verrà applicata sull'intera plusvalenza. Per i titoli di stato italiano ed equiparati e per quelli dei paesi della c.d. white list , la base imponibile sarà pari al 62,50% della plusvalenza, al fine di rendere neutrale l'aumento della tassazione mantenendola al 12,50% come in precedenza.

Le minusvalenze accumulate precedentemente all'esercizio 2012 saranno ammesse in compensazione nella misura del 62,50% della loro consistenza in modo da omogeneizzarne l'utilizzo rispetto alla nuova aliquota ordinaria del 20%.

Procedura di affrancamento

Il D.L. 138/2011 prevede la possibilità di optare per l'allineamento dei valori fiscali dei titoli e degli altri strumenti finanziari detenuti ai valori del 31/12/2011, versando in caso di plusvalenza l'imposta maturata secondo la precedente aliquota del 12,50%. Se le minusvalenze risultano superiori alle plusvalenze, l'eccedenza viene portata a nuovo nei limiti del 62,50% del relativo importo.

I clienti in regime amministrato possono esercitare tale opzione mediante comunicazione scritta resa all'intermediario abilitato con cui è intrattenuto il rapporto entro il 31 marzo 2012 e la stessa dovrà riguardare tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia in essere al 31.12.2011 e ancora presenti alla data di richiesta di affrancamento.

In sede di esercizio dell'opzione, l'intermediario applica il 12,50% di imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi realizzati, scomputando le eventuali minusvalenze pregresse realizzate dal cliente entro il 31.12.2011.


 
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